Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta SezioneANNO 2005
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.
7627/2005, proposto da ATI AMGA SPA,
ATI CETIP SRL, ATI CTE SPA, ATI
SIFEL SRL, PROGETTISTI ASSOCIATI
TECNARC SRL IN PR. E M.TE ATI, SIRAM
SPA IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO ATI, in
persona dei rispettivi
rappresentanti legali, rappresentati
e difesi dagli Avvocati ANTONIO
BAGIANTI, NICOLA MARCONE, DANIELE
SPINELLI, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del
secondo, in Roma, Via Mercalli, n.
11.
CONTRO
ASM BRESCIA SPA, in persona del
legale rappresentante, rappresentato
e difeso dall’Avvocato FRANCESCO
PAOLO VIDETTA, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio, in
Roma, Via Giulia, n. 198;
il comune di Acqui Terme, in
persona del sindaco in carica,
rappresentato e difeso dagli
Avvocati GIUSEPPE GREPPI, PAOLO
MONTI, e NICOLO' PAOLETTI, ed
elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma, via
Barnaba Tortolini, n. 34.
la Soc. GEA ALBA SPA, la Soc.
STI SINERGIE TERRITORIALI INTEGRATA
SPA, la Soc. GEFI FIDUCIARIA ROMANA
SPA, non costituite in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il
Piemonte, Sezione Prima, n.
2608/2005.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio delle parti
appellate;
Esaminate le memorie
prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di
causa;
Relatore, alla pubblica
udienza del 17 ottobre 2006, il
Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli Avvocati
Spinelli, Baggianti, Paoletti e
Videtta come da verbale di udienza;
Ritenuto e
considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
FATTO
La
sentenza impugnata, pronunciata
in forma semplificata, ha
respinto il ricorso proposto
dall'attuale appellante, avverso
i provvedimenti adottati dal
Comune di Acqui Terme,
concernenti la realizzazione e
gestione, secondo il modulo
procedimentale del projectfinancing,
di un sistema di
teleriscaldamento a servizio
degli immobili di proprietà e di
pertinenza del Comune.
L’appellante ripropone le
censure disattese dal tribunale.
Le parti intimate resistono al
gravame.
DIRITTO
Il comune di Acqui Terme bandì
una selezione pubblica per
l’individuazione di una
proposta, ai sensi dell’art. 37-bis
della legge n. 109/1994, secondo
il modulo procedimentale della
finanza di progetto, da porre a
base dell’affidamento dei lavori
di integrazione del sistema di
teleriscaldamento cittadino, con
annesso polo tecnologico per la
produzione di energia termica ed
elettrica, a servizio degli
immobili di proprietà o
pertinenza del comune.
Alla selezione parteciparono tre
concorrenti e l’attività di
verifica delle proposte fu
svolta da apposita commissione
tecnica.
Con deliberazione n. 80 del 19
aprile 2005, la giunta
municipale approvò i verbali
delle operazioni di valutazione,
individuando come migliore
proposta e dichiarandola di
pubblico interesse, quella
presentata dalla ASM Brescia
S.p.A., ritenuta caratterizzata,
rispetto alle altre, “per
l’intenzione di investire in
maniera più rilevante nel
progetto, nonché per
l’applicazione di tariffe più
convenienti per la pubblica
amministrazione”.
In particolare, la ASM Brescia
ottenne il punteggio complessivo
di 70/100, la STI S.p.A.
conseguiva 63/100 punti e,
infine, l’ATI Siram ottenne
59/100 punti.
La società Siram, in proprio e
quale mandataria capogruppo
della costituenda associazione
temporanea con le imprese AMGA
S.p.a., CETIP S.r.l., CTE S.p.a.,
SIFEL S.r.l. e Progettisti
Associati Tecnarc S.r.l..a.s.,
attuale appellante e ricorrente
in primo grado, ha impugnato i
provvedimenti adottati
dall’amministrazione comunale.
A
dire dell’appellante, è
illegittima l’utilizzazione del
criterio valutativo della “congruità
del prezzo” proposto, inteso
dalla commissione quale “valore
dell’investimento privato”.
L’interessata osserva che
proprio in relazione a questa
singola voce ha ottenuto il
punteggio più basso rispetto
agli altri concorrenti.
Pertanto, eliminando questa
voce, la sua proposta si sarebbe
collocata al primo posto della
graduatoria.
Secondo l’appellante, la
sentenza impugnata non ha colto
la portata delle censure
formulate con il ricorso
originario, ora riproposte in
appello, attraverso una
dettagliata critica della
decisione contestata.
In particolare, l’appellante
afferma l’erroneità della
pronuncia di primo grado, nella
parte in cui ha affermato che “la
valutazione della proposta di
projectfinancing
è avvenuta nel rispetto dei
criteri di cui all’art. 37-bis
della l. n. 109 del 1994 e s.m.,
atteso che tali criteri, come
osserva correttamente
l’Amministrazione sono criteri
generali e di massima e
individuano le categorie
generali e i parametri cui fare
riferimento per la valutazione
delle singole proposte:
nell’ambito di tali criteri,
l’Amministrazione ha la facoltà
di specificare uno o più
parametri, riferibili alle
predette categorie, per adattare
la valutazione complessiva alle
esigenze specifiche e
all’interesse pubblico
perseguiti”.
A
dire dell’appellante, in questo
modo, la pronuncia avrebbe
confuso la previsione
dell’articolo 37-bis,
riguardante il contenuto
della proposta, con la
disciplina dell’articolo 37-ter,
concernente i criteri di
valutazione della proposta
stessa.
Il motivo di gravame non coglie
nel segno, seppure trovi uno
spunto formale meritevole di
attenzione. È evidente, infatti,
che, al di là della possibile
imprecisione della citazione
letterale delle norme
applicabili nella presente
fattispecie, la pronuncia di
primo grado ha correttamente
rilevato che l’amministrazione
comunale abbia svolto la
valutazione comparativa delle
proposte utilizzando criteri
ragionevoli e congrui,
certamente ammessi dalla vigente
disciplina in materia di finanza
di progetto.
Lo stesso appellante afferma che
la commissione di gara abbia
indicato quali parametri di
riferimento della valutazione
comparativa le “7 voci
indicate nel bando” di
pre-selezione, “sostanzialmente
ricalcanti gli elementi di cui
all’art. 21, comma 2, lettera b)
della legge n. 109/1994”.
In questo quadro, nessuna norma
o principio impedisce di
utilizzare quale parametro di
valutazione dell’interesse
pubblico delle proposte anche
quello riguardante l’apporto del
capitale privato e la correlata
congruità del prezzo dell’opera.
Va rilevato, comunque, che,
contrariamente a quanto ritenuto
dall’impresa controinteressata,
la valutazione compiuta
dall’amministrazione in ordine
all’interesse pubblico delle
proposte presentate è certamente
sindacabile dal giudice
amministrativo, seppure
nell’ambito del giudizio di
legittimità connaturato al
processo. La presenza di aspetti
di stretta discrezionalità
amministrativa non elide la
necessità di rispettare alcune
essenziali regole di trasparenza
e ragionevolezza, tanto più
rilevanti quando la valutazione
delle proposte si svolga in un
contesto comparativo (nel caso
di specie espressamente definito
come “selezione”),
sulla base di limiti imposti
dallo stesso ente pubblico ed
esplicitamente correlati alla
formazione di una specifica
graduatoria, basata su punteggi
attribuiti da una commissione
imparziale e dotata di
specifiche competenze tecniche.
Nel caso in esame, peraltro, il
percorso logico e valutativo
compiuto dall’amministrazione,
tanto nella fissazione dei
criteri di valutazione, quanto
nella loro specificazione e
concreta applicazione, non
contrasta con gli indicati
principi generali e risulta
conforme alle prescrizioni
legislative in materia.
Del pari infondata è la censura
articolata dall’appellante,
secondo il quale sarebbe stato
erroneamente attribuito rilievo
all’elemento della congruità
del prezzo. L’interessato
afferma che questo parametro non
sarebbe previsto da alcuna norma
e sarebbe comunque estraneo alla
“logica” propria delle
operazioni di project finance:
per esse andrebbe verificata
esclusivamente la solidità del
piano economico e finanziario,
senza potersi attribuire
rilevanza alla entità del
capitale investito dal
proponente.
Nessuno dei profili di censura
indicati dall’appellante risulta
condivisibile. Sul piano
normativo, la mancanza di una
esplicita previsione del
criterio non significa affatto
che esista un divieto di
introdurre un parametro di
questo tipo, purché siano
rispettati tutti i canoni
generali in materia (fra i quali
la logicità, la trasparenza, il
principio di non
discriminazione).
Sul piano sistematico, poi, si
tratta di un criterio
strettamente connesso ai profili
del costo di gestione e di
manutenzione, delle tariffe da
applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del
valore economico e finanziario
del piano: tutti elementi
contemplati propri dall’articolo
37-ter, invocato
dallo stesso appellante.
L’appellante sostiene, ancora,
che sarebbe irrazionale
attribuire un maggiore punteggio
in funzione della più elevata
misura del capitale apportato
dal soggetto proponente. A suo
dire, in tal modo si
penalizzerebbero proprio le
proposte in grado di manifestare
un maggiore livello di
redditività, purché idonee ad
assicurare l’equilibrio
economico e finanziario
dell’operazione realizzata.
La prospettazione
dell’appellante non è
condivisibile. Anzitutto,
l’autonomo profilo
dell’equilibrio economico della
proposta ha comunque formato
oggetto di apposita e autonoma
valutazione della commissione,
tradotta in un punteggio, che
non ha formato oggetto di alcuna
contestazione. Pertanto, questo
elemento dell’operazione di
finanza di progetto,
particolarmente rilevante per la
buona riuscita dell’operazione,
è stato comunque valutato
dall’amministrazione.
In secondo luogo, non pare
irragionevole attribuire un
punteggio proporzionalmente
crescente in base alla maggiore
entità dell’investimento
privato. Questo dato è
indubbiamente rilevante, perché
influenza la fisionomia
dell’intervento, dal punto di
vista dell’interesse
dell’amministrazione.
La parte appellante sostiene
che, in tal modo, si
rischierebbe di penalizzare
proprio le iniziative
caratterizzate da maggiore
redditività, nelle quali un
modesto intervento di capitale
di rischio può generare maggiori
“output”, remunerativi
dei capitali investiti, secondo
la logica “self liquidating”
che caratterizza, in generale,
l’operazione di finanza di
progetto.
Senza entrare nel vivo dei
profili strettamente tecnici e
finanziari delle affermazioni
compiute dall’appellante, è
necessario svolgere un duplice
ordine di considerazioni.
Anzitutto, il valore
dell’investimento privato non
può mai considerarsi
assolutamente neutrale, perché,
se adeguatamente ricondotto a
dati obiettivi, può delineare
anche una componente del valore
dell’opera attribuita
all’amministrazione.
In secondo luogo, poi, il valore
del capitale investito, se posto
in relazione con gli altri
elementi dell’operazione, può
indicare, dal punto di vista
dell’amministrazione, una
maggiore solidità dell’impianto
complessivo dell’operazione.
Questo non penalizza affatto la
capacità remunerativa del
proponente, perché gli aspetti
riguardanti l’equilibrio
finanziario della proposta,
insieme alla sua redditività,
formano comunque oggetto di
specifico apprezzamento.
L’appellante prospetta anche
l’illegittimità delle
determinazioni del comune di
Acqui, nella parte in cui
avrebbero omesso di attribuire
un adeguato peso ai profili
della “funzionalità, fruibilità
dell’opera, accessibilità al
pubblico, costo di gestione e di
manutenzione”, indicati
all’articolo 37-ter della
legge n. 109/1994.
L’assunto non è del tutto esatto
in punto di fatto, perché, al
contrario, risulta che questi
elementi, almeno in parte, siano
stati considerati
dall’amministrazione. In ogni
caso, poi, occorre considerare
che i parametri di valutazione
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa indicati dalla
legge, non diversamente da
quanto previsto per la
valutazione delle proposte,
devono considerarsi meramente
esemplificativi.
In relazione alle concrete
esigenze dell’amministrazione e
alle caratteristiche dell’opera
e del progetto, la stazione
appellante può stabilire tanto
l’ampliamento, quanto la
limitazione dei criteri fissati
dalla disposizione legislativa.
Ne deriva, pertanto, che, anche
in relazione a questo profilo,
l’esito cui è pervenuto il
tribunale va condiviso.
Conclusivamente, quindi,
l'appello deve essere rigettato
con la conseguente conferma
della sentenza impugnata.
Sussistono, peraltro, giusti
motivi per disporre l'integrale
compensazione tra le parti delle
spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, respinge
l'appello, compensando le spese;
ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del 17 ottobre
2006:
Raffaele Iannotta -
Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani -
Consigliere
Cesare Lamberti -
Consigliere
Marco Lipari - Consigliere
Estensore
Marzio Branca - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari f.to Raffaele
Iannotta
IL SEGRETARIO
f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 11-09-2007
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
2
Ric.N.7627-05
RA
Via Giovan Battista Martini, 2 – 00198 ROMA (Parioli)